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giovedì 14 marzo 2013

Processo No Tav - L’accusa rigetta le istanze della difesa sulle costituzioni di parte civile


Proseguono i preliminari che fanno da introduzione ai dibattimenti del processo contro i No Tav. Stamane, 14 marzo, ha preso la parola l’accusa per rigettare a una a una le istanze di costituzione di parte civile prodotte l’8 marzo scorso dalla difesa.
Presenti i rappresentanti regionali di Coir e Cobar, è stata sostenuta la legittimità di entrambi gli organismi a costituirsi parte civile, benché distinti dalle organizzazioni sindacali disciplinate dall’art. 9 dello Statuto dei lavoratori.
Il Coir sarebbe ammissibile perché il diritto a organizzarsi in sindacati è sancito dalla Costituzione, come per tutti i lavoratori, e tali devono essere considerati i militari appartenenti all’arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza.

Come hanno riportato le difese, l’art. 1475 del D.Lgs 66/2000 prevede che l’organizzazione in sindacati non possa essere concessa ai militari. Questo precluderebbe però a carabinieri, finanzieri e militari la possibilità di godere di un organo deputato alla raccolta di istanze collettive. Una rappresentanza, quella militare, del resto già equiparata dal Gup (Giudice dell’udienza preliminare) a un sindacato. L’unica differenza, secondo il legale, risiede nella sussitenza o meno di uno statuto che innervi e regolamenti gli obiettivi e l’operatività di un sindacato, come quelli di Polizia, mentre Coir e Cobar sono normati da regolamenti militari. Cionondimeno, in quanto rappresentanza, tra le competenze normate dall’art. 1478 risiedono gli infortuni e le infermità contratte in servizio, danni e lesioni per i quali viene chiesta la legittimazione della costituzione di parte civile dei due organismi e il risarcimento degli interessati.
Che poi manchi nell’atto di costituzione la specificità del dolo e dell’occasione in cui venne prodotto, come dei presunti responsabili non dovrebbe che essere interpretato come il risultato del processo stesso individuato nei dibattimenti e non prodotto a priori nell’atto stesso.
A maggior ragione sono state rigettate le istanze della difesa attinenti ai sindacati di Polizia, in quanto sindacati propri e dunque deputati alla tutela dei diritti dei propri iscritti in merito alla salute e all’antinfortunistica e quindi ai danni e alle lesioni riportate in servizio e durante gli scontri per cui il processo è stato istruito. “Sostenere che non vi sia legittimazione da parte dei sindacati a costituirsi” sostiene l’avv. Crozza “significa sorvolare sul dettato di legge ma anche su anni di dottrina della giurisprudenza riguardo alla tutela delle associazioni e al loro diritto di partecipare al processo e alla tutela dei loro iscritti”.
Le istanze della difesa relativa alla regolarità procedurale con cui gli atti di sindacati e singoli erano stati costituiti sono state perlopiù rigettate dall’avv. Crozza, il quale ha dichiarato, stante l’art. 122 che norma la procura speciale, la possibilità che questa venga presentata anche successivamente all’istruzione del processo, almeno fino all’inizio dei dibattimenti. Del resto, in merito anche in questo caso alla specificità per fatti, dolo e responsabilità individuate, lo stesso articolo recita la necessità della “determinazione dell’oggetto per cui è conferita [la procura] e per i fatti per cui si conferisce”, ma è sufficiente il riferimento al numero del procedimento penale, e per l’art 37 delle Norme di attuazione, la procura speciale può essere rivestita in via preventiva, quando cioè non esistono ancora capi d’imputazione. Ancora quindi, soggetti e reati andranno verificati dal processo stesso.
Per l’avvocatura di Stato ha preso la parola l’avv. Giorgi, in attinenza alla legittimità di costituzione di parte civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei diversi ministeri.
Era stata avanzata dalla difesa l’irregolarità con cui la costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri era stata autorizzata con firma del sottosegretario di Stato, e sembrerebbe, dall’art. 1 comma 4 Legge 3/91 che tale autorizzazione spetti al Presidente del Consiglio. Emerge quindi la necessità di definire chi è il sottosegretario di Stato, figura che nasce nel 1888 e viene disciplinata nel 1929. Il sottosegretario di Stato nasce per coadiuvare e svolgere i compiti propri dei ministeri ai quali è assegnato, ovvero al Consiglio dei Ministri e al suo Presidente. Esiste un’ampia giurisprudenza che disciplina la facoltà di firma del sottosegretario di Stato, e nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012 vengono inserite ulteriori funzioni del presente sottosegretario di Stato Antonio Catricalà, che lo pongono in condizione di firmare decreti e atti di competenza del Presidente del Consiglio a esclusione di quelli cui necessita una preventiva autorizzazione del Consiglio dei Ministri.
“La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha facoltà di presentare la sua costituzione a parte civile e in quanto tale è un atto di alta amministrazione discrezionale e insindacabile da parte dell’autorità giudiziaria” dichiara l’avv. Giorgi, ne deriva che non ci si debba porre il problema dei motivi che spingono la Presidenza a costituirsi in questo o altri processi, come il processo Minotauro citato dalla difesa. Non è contro il movimento No Tav che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si pone, ma nel caso sorgessero espresse responsabilità penali degli imputati nel processo e dovesse essere riconosciuto il danno verificatosi nei confronti dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede di essere risarcita. Il danno è relativo all’immagine che lo Stato ha subito: in questo senso si pone la Cassazione 12929 del 2007 la quale espressamente dice che “se il fatto è lesivo e incide su una situazione giuridica, su un soggetto giuridico o di legge che lede i diritti fondamentali della persona umana quali l’immagine” costituzionalmente garantita, come immagine fisica della persona “si ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale”. Il danno di immagine che lamenta il Presidente del Consiglio si riverbera sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati nei confronti dell’istituzione statale, sia sotto il profile che tale diminuzione esercita sulle azioni dei rappresentanti dei singoli organi.
Per quanto riguarda poi la pertinenza della costituzione di parte civile dei singoli ministeri,  è vero che il ministero dell’Interno ha competenza funzionale su tutte le Ff.Oo. impiegate in un’operazione di Polizia, benché poi il comando diretto venga esercitato da prefetto e questore sul campo. Ma se è vero che durante l’operazione il comando è deputato alle singole amministrazioni, resta fermo il fatto che il singolo operatore di Polizia o carabiniere dipendono economicamente dal ministero dell’Interno e da quello della Difesa. Il ministero dell’Interno eroga i fondi che trasferisce al prefetto, il quale diventa sostituto d’imposta ed eroga gli stipendi alla Polizia di Stato; così come per il ministero della Difesa lo Stato maggiore della Difesa trasferisce i fondi nel capitolo di bilancio 44400 e il ministero dell’Economia e Finanza li trasferisce all’arma dei Carabinieri. Quindi non avrebbe valore l’eccezione della difesa che sostiene non esserci un diretto danno materiale esigibile dai singoli ministeri perché sono i singoli ministeri a erogare gli stipendi. Se al contrario  i fondi erogati non dipendessero da ogni singolo ministero ma dal solo ministero dell’Economia e Finanza, con esso tutte le cause di lavoro dovrebbero risolversi, mentre ciascun operatore o funzionario interattiene rapporti economici con il ministero da cui dipende: se per esempio un insegnante dovesse rivalersi per la mancanza di pagamento del proprio stipendio farebbe causa al ministero dell’Istruzione e della Ricerca e non al ministero dell’Economia e Finanza.
Esiste poi il problema sollevato rispetto alle singole responsabilità individuali in relazione ai danni provocati e ai relativi risarcimenti richiesti dalle amministrazioni istituzionali: l’art. 187 del Codice penale dice che per un reato commesso da più persone sussiste il principio di responsabilità solidale sia per dolo colposo che doloso, a questo si aggiunge l’art. 2055 del Codice civile, il quale a sua volta dichiara che se un fatto dannoso è commesso da più persone, queste concorrono solidalmente nel risarcimento del danno.
In questo orientamento si dispone anche la costituzione di parte civile presentata dalla società Ltf. Viene cioè rigettata l’eccezione della difesa presentata dall’avv. Melano per il proprio assistito G. e verso il quale Ltf si è costituita parte civile per il reato del solo travisamento. Per l’accusa il travisamento è precondizione di reato: è cioè “una componente fondamentale nella progressione della condotta criminosa” che conduce ai contestati reati di danneggiamento e si costituisce quale risorsa di impunità del soggetto travisato, “agevolato e favorito nella realizzazione di reati” che hanno nel travisamento il presidio della sua irriconoscibilità. Anche il solo travisamento ricade in quell’ampliamento del concetto di danno che finisce per contenere i cosiddetti danni indiretti o mediati. La giurisprudenza di legittimità si è spinta quindi a consentire la costituzione di parte civile anche contro autori indiretti, e in effetti tutta la giurisprudenza che attiene alla associazione per delinquere ammette la costituzione delle vittime dei reati anche nei confronti degli associati che non concorrono al reato, perché hanno comunque concorso alle precondizioni perché il reato venisse commesso. Quindi travisarsi e travisarsi in massa permette, secondo l’accusa, anche solo ad alcune persone di compiere reato.

L’udienza si è conclusa con la richiesta della sospensione delle restrizioni ancora vigenti sugli imputati da parte degli avvocati della difesa. Il giudice si è riservato di esprimersi nei prossimi giorni.
La prossima udienza è fissata per il 12 aprile, in essa verranno comunicate le decisioni in merito alle costituzioni di parte civile. 



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